Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 mag 2009
Ambito di applicazione 1.   Gli Stati membri concedono, alle condizioni e nei casi indicati qui di seguito, un’esenzione dalle imposte sui consumi normalmente esigibili all’atto dell’introduzione definitiva, da parte di privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro. 2.   Esulano dalla presente direttiva: a) l’imposta sul valore aggiunto; b) i diritti d’accisa; c) i diritti e le imposte specifici e/o periodici concernenti l’utilizzazione dei beni di cui al paragrafo 1 all’interno del paese, quali ad esempio i diritti riscossi all’atto dell’immatricolazione di autovetture, le tasse di circolazione stradale, i canoni televisivi.
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