Art. 6

Licenze globali di trasferimento

In vigore dal 6 mag 2009
Licenze globali di trasferimento 1.   Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest’ultimo, licenze globali di trasferimento che autorizzano i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in uno o più altri Stati membri. 2.   Gli Stati membri determinano in ogni licenza globale di trasferimento i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa a cui essa si riferisce e i destinatari o la categoria di destinatari autorizzati. La licenza globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni, che può essere rinnovato dagli Stati membri.
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