Art. 5
Licenze generali di trasferimento
In vigore dal 6 mag 2009
Licenze generali di trasferimento
1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nei rispettivi territori, che rispettino i termini e le condizioni indicati nella licenza medesima, ad effettuare trasferimenti di prodotti per la difesa specificati nella licenza stessa ad una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 2, sono pubblicate licenze generali di trasferimento almeno quando:
a)
il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle forze armate di uno Stato membro;
b)
il destinatario è un’impresa certificata ai sensi dell’;
c)
il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;
d)
il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.
3. Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l’uso di uno o più prodotti per la difesa possono pubblicare una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti ad altri Stati membri che partecipano a tale programma, in quanto necessari per la esecuzione di quest’ultimo.
4. Gli Stati membri possono definire le condizioni di registrazione anteriormente alla prima utilizzazione di una licenza generale di trasferimento, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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