Art. 4

Disposizioni generali

In vigore dal 6 mag 2009
Disposizioni generali 1.   Il trasferimento di prodotti per la difesa tra Stati membri è soggetto ad un’autorizzazione preventiva. Non è richiesta ulteriore autorizzazione da parte di altri Stati membri per l’attraversamento degli Stati membri o per l’ingresso nel territorio dello Stato membro in cui è situato il destinatario di prodotti per la difesa, fatta salva l’applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell’ordine pubblico, quali, tra le altre, quelle in materia di sicurezza dei trasporti. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall’obbligo dell’autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, se: a) il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate; b) le forniture sono effettuate dall’Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti; c) il trasferimento è necessario per dare attuazione ad un programma di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti; d) il trasferimento è collegato alla fornitura di aiuti umanitari in caso di catastrofe o quale donazione in una situazione di emergenza; oppure e) il trasferimento è necessario o successivo ad una riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione ovvero una volta conclusa la stessa. 3.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare il paragrafo 2 per includere i casi in cui: a) il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull’ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza; b) l’obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all’adozione della presente direttiva, oppure c) il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all’, paragrafo 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli . 5.   Gli Stati membri definiscono il tipo di licenza di trasferimento per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa in questione in conformità alle disposizioni del presente articolo e degli . 6.   Gli Stati membri definiscono tutte le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, comprese eventuali restrizioni all’esportazione di prodotti per la difesa a persone giuridiche o fisiche situate in paesi terzi, tenendo conto, tra l’altro, del rischio che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri possono avvalersi della possibilità di richiedere garanzie circa l’impiego finale, inclusi certificati relativi all’utilizzatore finale. 7.   Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento per i componenti in base a una valutazione del carattere sensibile del trasferimento fondata tra l’altro sui criteri seguenti: a) la natura dei componenti in relazione ai prodotti nei quali devono essere incorporati e a qualunque impiego finale dei prodotti finiti che presentano rischi potenziali; b) la rilevanza dei componenti in relazione ai prodotti nei quali sono incorporati. 8.   Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di componenti, gli Stati membri si astengono dall’imporre limitazioni all’esportazione per tali componenti laddove il destinatario fornisca una dichiarazione d’uso nella quale attesti che i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono o saranno integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali, salvo che a fini di manutenzione o riparazione. 9.   Gli Stati membri possono in qualsiasi momento revocare, sospendere o limitare l’uso delle licenze di trasferimento che hanno rilasciato, per ragioni di tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per il mancato rispetto delle modalità e condizioni cui è subordinata detta licenza di trasferimento.
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