Art. 7

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che le sostanze elencate nell'allegato I e destinate a essere usate nei prodotti alimentari come solventi da estrazione per uso alimentare siano immesse sul mercato soltanto se sull'imballaggio, recipiente o etichettatura figurano le seguenti indicazioni scritte in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili: a) la denominazione commerciale indicata conformemente all'allegato I; b) una menzione chiara che indica che la sostanza è di qualità adatta a essere impiegata per l'estrazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti; c) una menzione che consenta di identificare la partita; d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o dell'imballatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno della Comunità; e) il quantitativo netto nominale espresso in unità di volume; f) se del caso, le condizioni particolari di conservazione o di impiego. 2.   In deroga al paragrafo 1, le indicazioni specificate alle lettere c), d), e) e f) dello stesso paragrafo possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi alla partita o al lotto, i quali devono accompagnare o precedere la spedizione. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie più precise o più ampie in materia di pesi e misure o concernenti la classificazione, nonché il condizionamento e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose. 4.   Gli Stati membri si astengono dal fissare requisiti più dettagliati di quelli contenuti nel presente articolo in ordine alle modalità di indicazione delle indicazioni previste. Ogni Stato membro garantisce tuttavia che la vendita di solventi da estrazione nel proprio territorio sia vietata se le indicazioni previste dal presente articolo non appaiono in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti, salvo che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce che dette indicazioni siano fornite in varie lingue.
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