Art. 3
In vigore dal 23 apr 2009
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le sostanze e le materie elencate come solventi da estrazione nell'allegato I rispettino i seguenti criteri generali e specifici di purezza:
a)
non devono contenere un quantitativo tossicologicamente pericoloso di qualsiasi elemento o sostanza;
b)
salvo deroghe eventualmente previste nei criteri specifici di purezza adottati a norma dell', lettera d), non devono contenere oltre 1 mg/kg di arsenico o oltre 1 mg/kg di piombo;
c)
devono soddisfare i criteri specifici di purezza adottati a norma dell', lettera d).
Storico versioni
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