Art. 4
In vigore dal 23 apr 2009
La Commissione adotta:
a)
le modifiche dell'allegato I necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico nell'ambito dell'utilizzo dei solventi, delle loro condizioni di impiego e dei limiti massimi dei residui;
b)
i metodi di analisi necessari al controllo del rispetto dei criteri generali e specifici di purezza previsti all';
c)
la procedura per il prelievo di campioni e i metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei solventi da estrazione elencati nell'allegato I e impiegati nei prodotti alimentari o negli ingredienti;
d)
all'occorrenza, i criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione elencati nell'allegato I, e in particolare le quantità massime permesse di mercurio e cadmio nei solventi da estrazione.
Le misure di cui alle lettere b) e c) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2.
Le misure di cui alle lettere a) e d) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
Ove necessario, le misure di cui alle lettere a) e d) del primo comma sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
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