Art. 39
Recepimento e misure transitorie
In vigore dal 23 apr 2009
Recepimento e misure transitorie
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono a che i seguenti siti di stoccaggio rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano gestiti in conformità alle prescrizioni di quest’ultima entro il 25 giugno 2012:
a)
siti di stoccaggio utilizzati conformemente alla normativa vigente al 25 giugno 2009;
b)
siti di stoccaggio autorizzati conformemente a detta normativa prima del o al 25 giugno 2009, a condizione che i siti siano utilizzati non oltre un anno dopo tale data.
Gli , l’, punto 3, l’, punto 2 e l’ non si applicano in questi casi.
Storico versioni
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