Art. 8
Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio
In vigore dal 23 apr 2009
Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio
L’autorità competente rilascia un’autorizzazione allo stoccaggio solo se sussistono le seguenti condizioni:
1)
l’autorità competente, sulla base della domanda presentata a norma dell’ e di qualsiasi altra informazione pertinente, ha accertato che:
a)
sono rispettate tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva e degli altri atti normativi comunitari pertinenti;
b)
il gestore è finanziariamente solido, affidabile e dispone delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e sono previsti formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;
c)
in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che entrambi i siti possono rispettare simultaneamente le prescrizioni della presente direttiva;
2)
l’autorità competente ha esaminato qualsiasi parere della Commissione sul progetto di autorizzazione espresso a norma dell’.
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