Art. 37
Modifica della direttiva 2008/1/CE
In vigore dal 23 apr 2009
Modifica della direttiva 2008/1/CE
Nell’allegato I della direttiva 2008/1/CE è aggiunto il seguente punto:
«6.9.
Cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*1).
(*1)
GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»;"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:31:oj#art-37