Art. 9
Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi
In vigore dal 23 apr 2009
Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi
1. Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.
2. L’elettricità prodotta in un paese terzo da fonti energetiche rinnovabili è presa in considerazione ai fini della valutazione dell’osservanza degli obblighi imposti dalla presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali generali solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’elettricità è consumata nella Comunità, requisito che si considera soddisfatto quando:
i)
una quantità di elettricità equivalente all’elettricità contabilizzata è stata definitivamente attribuita alla capacità di interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori della rete di trasmissione nel paese d’origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito;
ii)
una quantità di elettricità equivalente all’elettricità contabilizzata è stata definitivamente registrata nella tabella di programmazione da parte del gestore della rete di trasmissione responsabile nella parte comunitaria di un interconnettore; e
iii)
la capacità attribuita e la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili da parte dell’impianto di cui al paragrafo 2, lettera b), si riferiscono allo stesso periodo;
b)
l’elettricità è prodotta in un impianto di nuova costruzione entrato in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da un impianto che è stato ristrutturato, accrescendone la capacità, dopo tale data nell’ambito di un progetto comune di cui al paragrafo 1; e
c)
la quantità di elettricità prodotta ed esportata non ha beneficiato di un sostegno da parte di un regime di sostegno di un paese terzo diverso da un aiuto agli investimenti concesso per l’impianto.
3. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di tenere conto, ai fini dell’, dell’elettricità da fonti energetiche rinnovabili prodotta e consumata in un paese terzo, nell’ambito della costruzione di un interconnettore che richieda tempi lunghi di realizzazione tra lo Stato membro e un paese terzo, alle seguenti condizioni:
a)
la costruzione dell’interconnettore deve essere iniziata entro il 31 dicembre 2016;
b)
non è possibile mettere in esercizio l’interconnettore entro il 31 dicembre 2020;
c)
è possibile mettere in esercizio l’interconnettore entro il 31 dicembre 2022;
d)
dopo l’entrata in esercizio, l’interconnettore sarà utilizzato per l’esportazione verso la Comunità, a norma del paragrafo 2, di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
e)
la richiesta si riferisce ad un progetto comune che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e che utilizzerà l’interconnettore dopo la sua entrata in esercizio e per una quantità di elettricità che non sia superiore ala quantità che sarà esportata verso la Comunità dopo l’entrata in esercizio dell’interconnettore.
4. La quota o la quantità di elettricità prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un paese terzo che va computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale di uno o più Stati membri nell’ambito della valutazione della conformità con l’ è notificata alla Commissione. Quando sono interessati più Stati membri, la ripartizione di tale quota o quantità tra Stati membri è notificata alla Commissione. Tale quota o tale quantità non è superiore alla quota o alla quantità effettivamente esportata nella Comunità e ivi consumata, corrispondente alla quantità di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), del presente articolo e conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La notifica è effettuata da ciascuno Stato membro ai fini del cui obiettivo nazionale generale deve essere computata la quota o la quantità di elettricità.
5. La notifica di cui al paragrafo 4:
a)
fornisce la descrizione dell’impianto proposto o l’indicazione dell’impianto ristrutturato;
b)
specifica la quota o la quantità di elettricità prodotta nell’impianto da computare ai fini dell’obiettivo nazionale di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie;
c)
precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l’elettricità deve essere computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale dello Stato membro; e
d)
comporta un riconoscimento scritto delle lettere b) e c) da parte del paese terzo sul cui territorio l’impianto è destinato ad entrare in esercizio e la quota o la quantità di elettricità prodotte nell’impianto che saranno utilizzate a livello nazionale.
6. Il periodo di cui al paragrafo 5, lettera c), non va oltre il 2020. La durata di un progetto congiunto può andare oltre il 2020.
7. Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo dello Stato membro notificante e del paese terzo che ha riconosciuto il progetto comune in conformità del paragrafo 5, lettera d).
8. Gli Stati membri e la Comunità incoraggiano i pertinenti organi del trattato che istituisce la Comunità dell’energia a prendere, in conformità con tale trattato, le misure necessarie affinché le parti contraenti di tale trattato possano applicare le disposizioni in materia di cooperazione tra Stati membri previste dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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