Art. 11

Regimi di sostegno comuni

In vigore dal 23 apr 2009
Regimi di sostegno comuni 1.   Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dall’, due o più Stati membri possono decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi una determinata quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro partecipante se gli Stati membri interessati: a) effettuano un trasferimento statistico di importi specifici di energia proveniente da fonti rinnovabili da uno Stato membro verso un altro Stato membro in conformità dell’; o b) istituiscono una norma di distribuzione, approvata dagli Stati membri partecipanti, che distribuisce quantità di energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri interessati. Tale norma è notificata alla Commissione entro tre mesi dalla fine del primo anno in cui prende effetto. 2.   Entro tre mesi dalla fine di ogni anno gli Stati membri che hanno effettuato una notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera b), emettono una lettera di notifica che indica la quantità totale di elettricità o calore o freddo proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotta nell’anno destinato a formare oggetto della norma di distribuzione. 3.   Ai fini della valutazione del rispetto delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali generali, la quantità di elettricità, di calore o di freddo da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 2 è ridistribuita tra gli Stati membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata.
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