Art. 6

Trasferimenti statistici tra Stati membri

In vigore dal 23 apr 2009
Trasferimenti statistici tra Stati membri 1.   Gli Stati membri possono convenire e concludere accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all’altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è: a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che effettua il trasferimento delle disposizioni dell’, paragrafi 1 e 2; e b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che accetta il trasferimento delle disposizioni dell’, paragrafi 1 e 2. Un trasferimento statistico non pregiudica il conseguimento dell’obiettivo nazionale dello Stato membro che effettua il trasferimento. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 possono avere una durata di uno o più anni. Essi sono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell’energia in questione. 3.   Gli effetti dei trasferimenti cominciano a decorrere soltanto dopo che tutti gli Stati membri interessati dal trasferimento ne abbiano dato notifica alla Commissione.
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