Art. 7
Progetti comuni tra Stati membri
In vigore dal 23 apr 2009
Progetti comuni tra Stati membri
1. Due o più Stati membri possono cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o la quantità di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili prodotte nell’ambito di progetti comuni realizzati sul loro territorio che sono stati messi in servizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all’incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini dell’obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro nell’ambito della valutazione del rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva.
3. La notifica di cui al paragrafo 2:
a)
fornisce la descrizione dell’impianto proposto o l’indicazione dell’impianto ristrutturato;
b)
specifica la quota o la quantità di elettricità, calore o freddo prodotte dall’impianto che devono essere computate ai fini dell’obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro;
c)
indica lo Stato membro per il quale è effettuata la notifica; e
d)
precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l’elettricità o il calore o freddo prodotti dall’impianto a partire da fonti rinnovabili devono essere computati ai fini dell’obiettivo nazionale generale dell’altro Stato membro.
4. Il periodo indicato nel paragrafo 3, lettera d), non può essere prorogato oltre il 2020. La durata di un progetto congiunto può andare oltre il 2020.
5. Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo dello Stato membro notificante e dello Stato membro indicato ai sensi del paragrafo 3, lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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