Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 23 apr 2009
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che: a) coinvolgono navi battenti la bandiera di uno degli Stati membri; o b) si verificano nel mare territoriale e nelle acque interne, quali definiti nell’UNCLOS, degli Stati membri; o c) incidono su altri interessi rilevanti degli Stati membri. 2.   La presente direttiva non si applica ai sinistri e agli incidenti marittimi che interessano soltanto: a) navi da guerra o destinate al trasporto di truppe o altre navi di proprietà o gestite da uno Stato membro che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali; b) navi senza mezzi di propulsione meccanica, navi di legno di costruzione primitiva e navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale, salvo che siano o vengano in futuro dotate di equipaggio e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali; c) navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne; d) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri; e) unità fisse di perforazione.
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