Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 apr 2009
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che:
a)
coinvolgono navi battenti la bandiera di uno degli Stati membri; o
b)
si verificano nel mare territoriale e nelle acque interne, quali definiti nell’UNCLOS, degli Stati membri; o
c)
incidono su altri interessi rilevanti degli Stati membri.
2. La presente direttiva non si applica ai sinistri e agli incidenti marittimi che interessano soltanto:
a)
navi da guerra o destinate al trasporto di truppe o altre navi di proprietà o gestite da uno Stato membro che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b)
navi senza mezzi di propulsione meccanica, navi di legno di costruzione primitiva e navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale, salvo che siano o vengano in futuro dotate di equipaggio e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali;
c)
navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne;
d)
navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri;
e)
unità fisse di perforazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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