Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 apr 2009
Oggetto
1. La presente direttiva è intesa a migliorare la sicurezza marittima e a prevenire l’inquinamento causato dalle navi, riducendo in tal modo il rischio di futuri sinistri marittimi:
a)
agevolando l’esecuzione efficiente delle inchieste di sicurezza e l’analisi corretta dei sinistri e degli incidenti marittimi al fine di determinarne le cause; e
b)
prevedendo la presentazione di rapporti precisi e tempestivi sulle inchieste di sicurezza e di proposte d’interventi correttivi.
2. Le inchieste svolte ai sensi della presente direttiva non riguardano la determinazione della responsabilità né l’attribuzione di colpe. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché l’organo o ente inquirente («l’organo inquirente») non ometta di riferire integralmente le cause del sinistro o dell’incidente marittimo per il fatto che dai risultati si possono desumere colpe o responsabilità.
Storico versioni
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