Art. 8

In vigore dal 18 dic 2008
Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di tale paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, secondo quanto previsto dalla presente direttiva.
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