Art. 3
In vigore dal 18 dic 2008
1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 a tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e a tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data si applicano le seguenti disposizioni:
a)
nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.
I recinti individuali per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non devono avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli;
b)
per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m2 per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m2 per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m2 per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.
Tuttavia, le disposizioni del primo comma non sono applicabili:
a)
alle aziende con meno di sei vitelli;
b)
ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a tutte le aziende.
Storico versioni
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