Art. 9
In vigore dal 18 dic 2008
Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. I controllori osservano particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.
Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.
L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo.
Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (8).
Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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