Art. 24
Deroghe all’obbligo di autorizzazione
In vigore dal 19 nov 2008
Deroghe all’obbligo di autorizzazione
Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:
a)
smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o
b)
recupero dei rifiuti.
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