Art. 24

Deroghe all’obbligo di autorizzazione

In vigore dal 19 nov 2008
Deroghe all’obbligo di autorizzazione Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni: a) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o b) recupero dei rifiuti.
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