Art. 26

Registrazione

In vigore dal 19 nov 2008
Registrazione Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all’obbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro: a) degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale; b) dei commercianti o degli intermediari; e c) degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a norma dell’. Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:98:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo