Art. 24 · Deroghe all’obbligo di autorizzazione

Art. 24

Deroghe all’obbligo di autorizzazione

In vigore dal 19 nov 2008
Deroghe all’obbligo di autorizzazione Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni: a) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o b) recupero dei rifiuti.
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