Art. 6

In vigore dal 22 ott 2008
Se del caso, la Commissione apporta negli allegati I e II, le modifiche rese necessarie da eventuali problemi specifici individuati. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. Dette modifiche riguardano tuttavia soltanto gli elementi tecnici contenuti negli allegati I e II e sono pertanto esclusi gli emendamenti tali da poter alterare l’economia generale del sistema.
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