Art. 9

In vigore dal 22 ott 2008
Per quanto riguarda il gas naturale, la presente direttiva sarà attuata, in uno Stato membro, soltanto cinque anni dopo l’introduzione di tale forma di energia sul mercato in questione. La data di introduzione di questa fonte di energia su un mercato nazionale forma oggetto di una dichiarazione esplicita e tempestiva alla Commissione da parte dello Stato membro interessato.
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