Art. 2
In vigore dal 22 ott 2008
1. Il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno, le imprese menzionate nell’ rilevano i dati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso articolo.
Tali dati, elaborati conformemente all’, sono comunicati entro due mesi a Eurostat e alle autorità competenti degli Stati membri.
2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, Eurostat pubblica, a maggio e a novembre di ogni anno, in una forma appropriata, i prezzi del gas e dell’energia elettrica per usi industriali negli Stati membri nonché i sistemi di prezzi utilizzati per la loro elaborazione.
3. L’informazione di cui all’, punto 3, è comunicata ogni due anni a Eurostat e alle competenti autorità degli Stati membri.
Tale informazione non è pubblicata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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