Art. 20
Attuazione
In vigore dal 29 set 2008
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, paragrafi 2 e 3, agli , all’, paragrafi 2, 3 e 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, e agli . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 settembre 2012.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti devono essere intesi come riferimenti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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