Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 set 2008
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«materiali di moltiplicazione» le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto;
2)
«piante da frutto» le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate;
3)
«varietà» un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:
a)
definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
b)
distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
c)
considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato;
4)
«clone» una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;
5)
«materiali pre-base» i materiali di moltiplicazione:
a)
prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell’identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché per la prevenzione delle malattie;
b)
destinati alla produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto;
c)
rispondenti ai requisiti specifici per i materiali pre-base stabiliti in applicazione dell’; e
d)
ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
6)
«materiali di base» i materiali di moltiplicazione:
a)
ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell’identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonché per la prevenzione delle malattie;
b)
destinati alla produzione di materiali certificati;
c)
rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di base stabiliti in applicazione dell’; e
d)
ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
7)
«materiali certificati»
a)
i materiali di moltiplicazione
i)
ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di base o da materiali pre-base o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di base o certificati di portainnesto;
ii)
destinati alla produzione di piante da frutto;
iii)
rispondenti ai requisiti specifici per i materiali certificati stabiliti in applicazione dell’; e
iv)
ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);
b)
piante da frutto
i)
ottenute direttamente da materiali di moltiplicazione certificati, di base o pre-base;
ii)
destinate alla produzione di frutti;
iii)
rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali certificati, stabiliti in applicazione dell’; e
iv)
ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);
8)
«materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis)» i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto:
a)
aventi identità varietale e adeguata purezza varietale;
b)
destinati:
—
alla produzione di materiali di moltiplicazione,
—
alla produzione di piante da frutto, e/o
—
alla produzione di frutti;
c)
che soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformità dell’;
9)
«fornitore» qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione;
10)
«commercializzazione» la vendita, la conservazione a fini di vendita, l’offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante da frutto a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
11)
«organismo ufficiale responsabile»
a)
un’autorità, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le prestazioni relative alla qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;
b)
l’autorità statale istituita:
—
a livello nazionale, o
—
a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione;
12)
«ispezione ufficiale» l’ispezione effettuata dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la responsabilità dell’organismo ufficiale responsabile;
13)
«lotto» un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all’omogeneità della sua composizione e della sua origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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