Art. 18

Modifiche e adeguamento degli allegati

In vigore dal 29 set 2008
Modifiche e adeguamento degli allegati Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, la Commissione può apportare modifiche all’allegato I, al fine di adeguarlo all’evoluzione scientifica e tecnica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:90:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo