Art. 17

Clausola di libera circolazione

In vigore dal 29 set 2008
Clausola di libera circolazione 1.   I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva. 2.   Per quanto concerne i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all’allegato I, gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni più rigorose o restrizioni alla commercializzazione diverse da quelle stabilite nella presente direttiva o nei requisiti specifici adottati in conformità dell’, o da quelle vigenti al 28 aprile 1992, a seconda dei casi.
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