Art. 15
Controlli comunitari negli Stati membri
In vigore dal 29 set 2008
Controlli comunitari negli Stati membri
1. Se necessario, gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva e in particolare verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della stessa. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un controllo presta tutta l’assistenza necessaria agli esperti nello svolgimento delle loro mansioni. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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