Art. 9

Procedura del comitato

In vigore dal 24 set 2008
Procedura del comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. I periodi di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:68:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo