Art. 5

Limitazioni per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto

In vigore dal 24 set 2008
Limitazioni per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto 1.   Gli Stati membri possono applicare, per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, norme più rigorose in materia di trasporto nazionale di merci pericolose, a eccezione delle prescrizioni di costruzione, effettuato da mezzi di trasporto come veicoli, vagoni e navi della navigazione interna, immatricolati o ammessi a circolare nel loro territorio. 2.   Se, a seguito di un incidente avvenuto nel suo territorio, uno Stato membro ritiene che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, esso notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare e sono in fase di progettazione. Agendo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la Commissione decide se autorizzare l’attuazione di tali misure e la durata dell’autorizzazione.
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