Art. 6

Deroghe

In vigore dal 24 set 2008
Deroghe 1.   Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nell’allegato per le operazioni di trasporto limitate ai loro territori. 2. a) A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare alle disposizioni di cui all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di talune merci pericolose, a eccezione delle materie a media o alta radioattività, sempre che le condizioni di tale trasporto non siano più rigorose di quelle stabilite nei citati allegati; b) a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio destinate: i) al trasporto locale su brevi distanze; o ii) al trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite. La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte alle lettere a) e b) e decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, se autorizzare la deroga e aggiungerla all’elenco delle deroghe nazionali dell’allegato I, capo I.3, dell’allegato II, capo II.3 o dell’allegato III, capo III.3. 3.   Il periodo di validità delle deroghe previste al paragrafo 2 è fissato per un termine non superiore a sei anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione, termine che sarà stabilito nella decisione sull’autorizzazione. Per quanto riguarda le esistenti deroghe di cui all’allegato I, capo I.3, all’allegato II, capo II.3 e all’allegato III, capo III.3, si considera come data di autorizzazione di tali deroghe il 30 giugno 2009. Se non indicato altrimenti in una deroga, esse saranno valide per un periodo di sei anni. Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni. 4.   Se uno Stato membro chiede la proroga di un’autorizzazione di deroga, la Commissione riesamina la deroga che è oggetto della domanda. Se non è stata adottata alcuna modifica dell’allegato I, capo I.1, dell’allegato II, capo II.1, o dell’allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, proroga l’autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni a partire dalla data dell’autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione di autorizzazione. Se non è stata adottata alcuna modifica dell’allegato I, capo I.1, dell’allegato II, capo II.1 e dell’allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, può: a) dichiarare che la deroga è obsoleta e sopprimerla dall’allegato in cui figura; b) ridurre la portata dell’autorizzazione e modificare di conseguenza l’allegato in cui figura; c) prorogare l’autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni dalla data dell’autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione sull’autorizzazione. 5.   Ciascuno Stato membro ha diritto, in via eccezionale e a condizione che non venga compromessa la sicurezza, di rilasciare autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul suo territorio che sono proibite dalla presente direttiva o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, a condizione che dette operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo.
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