Art. 9
Procedura del comitato
In vigore dal 24 set 2008
Procedura del comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
I periodi di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.
Storico versioni
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