Art. 6
In vigore dal 15 lug 2008
1. Laddove l’autorità competente dello Stato membro di destinazione decida di non conservare il marchio di identificazione assegnato a un capo nell’azienda d’origine, tutte le spese connesse con la sostituzione del marchio sono a carico di detta autorità. Qualora il marchio sia stato sostituito, deve essere stabilito un nesso tra l’identificazione attribuita dall’autorità competente dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita dall’autorità dello Stato membro di destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all’.
Non ci si può avvalere della facoltà prevista al primo comma nel caso di animali destinati alla macellazione e importati conformemente all’, senza dover essere provvisti di un nuovo marchio conforme all’.
2. Laddove gli animali abbiano formato oggetto di scambi, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può, ai fini dell’applicazione dell’ della direttiva 90/425/CEE, avvalersi delle disposizioni dell’ della direttiva 89/608/CEE per ottenere le informazioni relative agli animali, al loro allevamento d’origine e ai loro eventuali movimenti.
Storico versioni
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