Art. 5
In vigore dal 15 lug 2008
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i seguenti principi generali:
a)
il marchio di identificazione deve essere apposto prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato;
b)
il marchio non può essere rimosso o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente.
Laddove il marchio sia diventato illeggibile o sia andato perso, si appone un nuovo marchio conformemente al presente articolo;
c)
il detentore trascrive il nuovo marchio nel registro di cui all’ in modo da stabilire un nesso con il precedente marchio apposto sull’animale.
2. Gli animali devono essere marchiati quanto prima possibile e in ogni caso prima di lasciare l’azienda con un marchio auricolare o con un tatuaggio atto a consentire l’individuazione dell’azienda di provenienza nonché un riferimento all’elenco di cui all’, paragrafo 1, lettera a); ogni documento di accompagnamento deve fare menzione di detto marchio.
In deroga all’, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, della direttiva 90/425/CEE, gli Stati membri possono mantenere il loro sistema nazionale per tutti gli spostamenti di animali all’interno del loro territorio. Tale sistema deve consentire di identificare l’azienda di provenienza e di risalire all’azienda in cui gli animali sono nati. Gli Stati membri notificano alla Commissione il sistema che intendono applicare al riguardo. Secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, uno Stato membro può essere invitato a modificare questo sistema se esso non soddisfa tale condizione.
Gli animali marchiati con un marchio provvisorio che identifica una partita devono essere accompagnati per tutta la durata dello spostamento da un documento atto a consentire la determinazione dell’origine, della proprietà, del luogo di partenza e della destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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