Art. 3

In vigore dal 15 lug 2008
1.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) l’autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati dalla presente direttiva e sono situate sul suo territorio, con l’indicazione dei detentori degli animali; le aziende devono continuare a figurare in tale elenco finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell’azienda. Tale elenco comprende anche il marchio o i marchi utilizzati per identificare l’azienda in conformità dell’, paragrafo 2, primo comma, e dell’; b) la Commissione e le autorità competenti possano accedere a tutte le informazioni ottenute a norma della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, ad escludere dall’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo le persone fisiche che detengono un unico animale destinato all’uso o al consumo personale, o per tener conto di circostanze particolari, purché il suddetto animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti dalla presente direttiva.
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