Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2008
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «conservazione in-situ», la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; b) «erosione genetica», perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico; c) «ecotipi», un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione; d) «sementi», sementi e tuberi di patata da semina, salvo esplicita esclusione di questi ultimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:62:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 2 Direttiva (UE) 2008/62) — Testo vigente | Portale Normativo