Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2008
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«conservazione in-situ», la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
b)
«erosione genetica», perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;
c)
«ecotipi», un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;
d)
«sementi», sementi e tuberi di patata da semina, salvo esplicita esclusione di questi ultimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:62:oj#art-2