Art. 4

Condizioni essenziali

In vigore dal 20 giu 2008
Condizioni essenziali 1.   Per essere ammesse in quanto varietà da conservare un ecotipo o una varietà di cui all', paragrafo 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche. 2.   In deroga all', paragrafo 2 della direttiva 2003/90/CE gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità delle varietà da conservare. In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati: a) nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) elencate nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE, applicabili alle specie in questione, o b) nei questionari tecnici delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) elencate nell'allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/90/CE. Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.
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