Art. 25
Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI
In vigore dal 17 giu 2008
Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI
1. Per i veicoli autorizzati ad essere messi in servizio in uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 12, o dell’, gli altri Stati membri possono decidere, a norma del presente articolo, che per la messa in servizio sul loro territorio sono necessarie autorizzazioni supplementari.
2. Il richiedente l’autorizzazione presenta all’autorità nazionale di sicurezza un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l’uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:
a)
l’attestazione che il veicolo è autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e la documentazione relativa alla procedura seguita per dimostrare che esso è conforme ai requisiti vigenti in materia di sicurezza, comprese, se del caso, informazioni sulle deroghe vigenti o concesse a norma dell’;
b)
i dati tecnici, il programma di manutenzione e le caratteristiche operative; ciò include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, così come previsto dall’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE;
c)
i registri relativi allo stato di servizio, alla manutenzione e, ove necessario, alle modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l’autorizzazione;
d)
attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il veicolo è compatibile con le infrastrutture e con le installazioni fisse (fra cui condizioni climatiche, sistema di fornitura dell’energia, controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento dei binari e sagoma dell’infrastruttura, carico assiale massimo ammissibile e altri vincoli di rete).
3. I dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non possono essere contestati dall’autorità nazionale di sicurezza, a meno che questa non dimostri, senza pregiudizio per l’, l’esistenza di un serio rischio sotto il profilo della sicurezza. Una volta adottato il documento di riferimento di cui all’, l’autorità nazionale di sicurezza non può richiamarsi a questo riguardo a una norma di cui al gruppo A di detto documento.
4. L’autorità nazionale di sicurezza può esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano effettuate analisi del rischio a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE o che siano effettuati collaudi sulla rete per verificare la conformità degli elementi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), del presente articolo rispetto alle norme nazionali vigenti che sono state notificate alla Commissione a norma dell’ della direttiva 2004/49/CE o dell’ della presente direttiva. Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di cui all’ della presente direttiva, l’autorità nazionale di sicurezza può effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C elencati in detto documento.
L’autorità nazionale di sicurezza definisce, previa consultazione con il richiedente l’autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il gestore dell’infrastruttura, in consultazione con il richiedente, si adopera affinché gli eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Se del caso, l’autorità nazionale di sicurezza adotta misure affinché i collaudi possano essere effettuati.
5. L’autorità nazionale di sicurezza decide in merito alle domande di autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza indugio e, al più tardi:
a)
entro quattro mesi dall’invio della documentazione tecnica di cui al paragrafo 2;
b)
se del caso, entro due mesi dall’invio delle informazioni complementari o delle analisi del rischio richieste dall’autorità nazionale di sicurezza ai sensi del paragrafo 4;
c)
se del caso, due mesi dopo la comunicazione dei risultati dei collaudi richiesti dall’autorità nazionale di sicurezza ai sensi del paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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