Art. 6

Adozione, revisione e pubblicazione di STI

In vigore dal 17 giu 2008
Adozione, revisione e pubblicazione di STI 1.   I progetti di STI e i relativi progetti di modifica sono elaborati dall’Agenzia su mandato della Commissione, definito secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, della presente direttiva. Essi sono elaborati a norma degli del regolamento (CE) n. 881/2004 e in cooperazione con i gruppi citati in detti articoli. Le misure tese a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con delle STI o relative modifiche, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Per imperativi motivi d’urgenza, la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 5. 2.   L’Agenzia è incaricata di preparare la revisione e l’aggiornamento delle STI e di presentare alla Commissione raccomandazioni al fine di tener conto dell’evoluzione tecnologica o delle esigenze sociali. La Commissione informa di tali raccomandazioni il comitato di cui all’. 3.   Ogni progetto di STI è elaborato in due fasi. In primo luogo, l’Agenzia individua i parametri fondamentali per la STI nonché le interfacce con gli altri sottosistemi e ogni altro caso specifico necessario. Per ciascuno di questi parametri e di queste interfacce sono presentate le soluzioni alternative più vantaggiose corredate delle giustificazioni tecniche ed economiche. In secondo luogo, l’Agenzia elabora quindi il progetto di STI a partire da questi parametri fondamentali. Eventualmente l’Agenzia tiene conto del progresso tecnico, dei lavori di normalizzazione già effettuati, dei gruppi di lavoro già istituiti e dei lavori di ricerca riconosciuti. Al progetto di STI viene acclusa un’analisi globale dei costi e dei vantaggi prevedibili dell’attuazione delle STI; tale valutazione indicherà l’impatto previsto per tutti gli operatori e gli agenti economici interessati. 4.   L’elaborazione, l’adozione e la revisione di ciascuna STI (compresi i parametri fondamentali) tengono conto dei prevedibili costi e vantaggi di tutte le soluzioni tecniche considerate nonché delle interfacce tra di esse, allo scopo di individuare e attuare le soluzioni più vantaggiose. Gli Stati membri partecipano a questa valutazione fornendo i dati necessari. 5.   Il comitato di cui all’ è regolarmente informato in merito ai lavori di elaborazione delle STI. Durante i lavori la Commissione può, su richiesta del comitato, formulare qualsiasi mandato o raccomandazione utile riguardante la progettazione della STI e la valutazione dei costi e dei benefici. In particolare, la Commissione può chiedere, su richiesta di uno Stato membro, che vengano esaminate soluzioni alternative e che l’analisi dei costi e dei benefici di dette soluzioni alternative figuri nella relazione allegata al progetto di STI. 6.   All’atto dell’adozione di ciascuna STI, la sua data di entrata in vigore è fissata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Qualora debbano essere messi in funzione contemporaneamente vari sottosistemi, per motivi di compatibilità tecnica, le date di entrata in vigore delle STI corrispondenti debbono coincidere. 7.   L’elaborazione, l’adozione e la revisione delle STI tengono conto del parere degli utenti, per quanto riguarda le caratteristiche che hanno un’incidenza diretta sulle condizioni di utilizzo dei sottosistemi da parte degli stessi utenti. A tal fine, l’Agenzia consulta le associazioni e gli organismi di rappresentanza degli utenti nel corso dei lavori di elaborazione e di revisione delle STI. Essa allega al progetto di STI una relazione sui risultati della consultazione. L’elenco delle associazioni e delle organizzazioni da consultare è messo a punto dalla Commissione, previo parere del comitato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, e può essere riesaminato e aggiornato su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. 8.   L’elaborazione, l’adozione e la revisione delle STI tengono conto del parere delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di cui all’, paragrafo 3, lettera g). A tal fine, le parti sociali sono consultate prima che il progetto di STI sia presentato al comitato di cui all’ per essere adottato o riesaminato. Le parti sociali sono consultate in seno al comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione del 20 maggio 1998 che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (18). Le parti sociali esprimono il loro parere entro un termine di tre mesi. 9.   Quando la revisione di una STI comporta modifiche dei requisiti, la nuova versione della STI assicura la compatibilità con i sottosistemi già messi in servizio in base alle versioni di STI precedenti. Nel caso in cui, per motivi di sicurezza o interoperabilità debitamente giustificati, sia necessaria una nuova autorizzazione o il rinnovamento o la ristrutturazione di detti sottosistemi, i termini corrispondenti sono fissati nelle STI o, nei casi pertinenti, dagli Stati membri. 10.   Le STI sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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