Art. 21

Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli

In vigore dal 17 giu 2008
Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli 1.   Prima di essere usato su una rete, un veicolo è oggetto di un’autorizzazione di messa in servizio da parte dell’autorità nazionale di sicurezza competente per tale rete, salvo disposizione contraria del presente capo. 2.   Un veicolo conforme alle STI è autorizzato a norma degli o 23. 3.   Un veicolo non conforme alle STI è autorizzato a norma degli o 25. 4.   Un veicolo conforme a un tipo autorizzato è autorizzato a norma dell’. 5.   Un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, fermo restando il disposto degli concernenti le autorizzazioni complementari. Gli Stati membri chiariscono mediante il varo di disposizioni di legge specifiche o disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva se siano necessarie ulteriori autorizzazioni ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’ nel caso di veicoli conformi alle STI o dell’ nel caso di veicoli non conformi. 6.   Tutte le domande di autorizzazione di messa in servizio sono oggetto di una decisione della competente autorità nazionale di sicurezza, a norma degli o degli . L’autorizzazione di messa in servizio può contemplare condizioni di utilizzazione ed altre restrizioni. 7.   Le decisioni negative della competente autorità nazionale di sicurezza rispetto alla messa in servizio di un veicolo ferroviario sono debitamente motivate. Entro un mese dalla ricezione della notifica della decisione negativa il richiedente può presentare alla competente autorità nazionale di sicurezza una richiesta di riesame per motivi debitamente comprovati. Tale autorità dispone di un termine di due mesi a partire dalla ricezione del ricorso per confermare o revocare la propria decisione Se la decisione negativa è confermata, il richiedente può chiedere all’organo competente per i ricorsi designato dallo Stato membro competente a norma dell’, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE, che la decisione sia riesaminata per motivi debitamente comprovati. Gli Stati membri possono designare quale organo competente per la procedura di ricorso in questione l’organismo di regolamentazione costituito ai sensi dell’ della direttiva 2001/14/CE. 8.   In assenza di una decisione, ex , paragrafo 7, e 25, paragrafo 5, da parte di una competente autorità nazionale di sicurezza entro i termini prescritti, la messa in servizio del veicolo ferroviario in questione si considera autorizzata dopo che sia trascorso un periodo di tre mesi dalla scadenza dei termini suddetti. Le autorizzazioni concesse in applicazione del presente paragrafo sono valide unicamente sulla rete per la quale la competente autorità nazionale di sicurezza non abbia reagito entro i termini prescritti. 9.   Un’autorità nazionale di sicurezza che intenda revocare un’autorizzazione di messa in servizio da essa stessa rilasciata o un’autorizzazione in possesso del richiedente a norma del paragrafo 8 utilizza la procedura di revisione dei certificati di sicurezza di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE o, se applicabile, la procedura di revisione delle autorizzazioni di sicurezza di cui all’, paragrafo 2, della predetta direttiva. 10.   In caso di procedura di ricorso, l’organo competente di cui al paragrafo 7 può richiedere all’Agenzia un parere che, in tal caso, viene emesso entro un mese dalla trasmissione della richiesta e notificato al richiedente, all’organo competente per i ricorsi e alla competente autorità nazionale di sicurezza che ha rifiutato l’autorizzazione. 11.   Nel caso di veicoli che circolano da uno Stato membro a un paese terzo o viceversa su una rete con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale della Comunità e per i quali può essere concessa una deroga a norma dell’, paragrafo 5, o che sono soggetti a casi specifici, le norme nazionali di cui agli possono includere accordi internazionali nella misura in cui essi sono compatibili con la normativa comunitaria. 12.   Le autorizzazioni di messa in servizio rilasciate prima del 19 luglio 2008, comprese quelle rilasciate in virtù di accordi internazionali, in particolare RIC (regolamento internazionale carrozze) e RIV (regolamento internazionale veicoli), restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate. Tale disposizione prevale sugli articoli da 22 a 25. 13.   Gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di messa in servizio per una serie di veicoli. A tal fine, le autorità nazionali di sicurezza comunicano al richiedente la procedura da seguire. 14.   Le autorizzazioni alla messa in servizio rilasciate ai sensi del presente articolo non inficiano le altre condizioni imposte alle imprese ferroviarie e ai gestori d’infrastruttura per operare tali veicoli sulla pertinente rete, a norma degli della direttiva 2004/49/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:57:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo