Art. 6

Cooperazione regionale

In vigore dal 17 giu 2008
Cooperazione regionale 1.   Al fine di conseguire il coordinamento di cui all’, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione. 2.   Ai fini dell’istituzione e dell’attuazione delle strategie per l’ambiente marino, gli Stati membri, all’interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina. In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività pertinenti elaborati nell’ambito di strutture risultanti da accordi internazionali, quali le convenzioni marittime regionali. Il coordinamento e la cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta regione o sottoregione marina di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 2000/60/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:56:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo