Art. 4

Regioni e sottoregioni marine

In vigore dal 17 giu 2008
Regioni e sottoregioni marine 1.   Gli Stati membri, nell’adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le acque marine soggette alla loro sovranità o giurisdizione formano parte integrante delle seguenti regioni marine: a) Mar Baltico; b) Oceano Atlantico nordorientale; c) Mar Mediterraneo; d) Mar Nero. 2.   Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni, a livello opportuno, delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine: a) nell’Oceano Atlantico nordorientale: i) il grande Mare del Nord, compreso il Kattegat, e il Canale della Manica; ii) il Mar Celtico; iii) il Golfo di Biscaglia e la costa iberica; iv) nell’Oceano Atlantico, la regione biogeografica macaronesica, costituita dalle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie; b) nel Mar Mediterraneo: i) il Mar Mediterraneo occidentale; ii) il Mare Adriatico; iii) il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale; iv) il Mar Egeo orientale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all’, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite, che potranno tuttavia rivedere al termine della valutazione iniziale di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i).
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