Art. 6
Cooperazione regionale
In vigore dal 17 giu 2008
Cooperazione regionale
1. Al fine di conseguire il coordinamento di cui all’, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione.
2. Ai fini dell’istituzione e dell’attuazione delle strategie per l’ambiente marino, gli Stati membri, all’interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina.
In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività pertinenti elaborati nell’ambito di strutture risultanti da accordi internazionali, quali le convenzioni marittime regionali.
Il coordinamento e la cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta regione o sottoregione marina di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 2000/60/CE.
Storico versioni
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