Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 4 apr 2008
Campo di applicazione La presente direttiva non si applica: a) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina; b) agli esplosivi fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione «in loco»); c) alle munizioni.
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