Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 4 apr 2008
Campo di applicazione
La presente direttiva non si applica:
a)
agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;
b)
agli esplosivi fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione «in loco»);
c)
alle munizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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