Art. 3
Identificazione univoca
In vigore dal 4 apr 2008
Identificazione univoca
1. Gli Stati membri provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca.
Qualora l'esplosivo sia sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto alla marcatura dell'esplosivo mediante una nuova identificazione univoca, salvo nel caso in cui l'identificazione univoca originale non figuri più conformemente all'.
2. Il paragrafo 1 non si applica all'esplosivo fabbricato a fini di esportazione il quale sia contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del paese importatore, che consenta la tracciabilità dell'esplosivo.
3. L'identificazione univoca consta degli elementi descritti nell'allegato.
4. Ad ogni sito di fabbricazione viene assegnato un codice a tre cifre dall'autorità nazionale dello Stato membro di stabilimento.
5. Nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità, il fabbricante stabilito nella Comunità contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.
Nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità e di fabbricanti stabiliti al di fuori della Comunità, l'importatore degli esplosivi di cui trattasi contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.
6. Gli Stati membri provvedono a che i distributori che riconfezionano gli esplosivi si assicurino che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino l'identificazione univoca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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